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Uso dei Cookie

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)


Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.

Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

b. Cookie di profilazione.

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

Sulla base di quanto emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale distinzione tra i due soggetti sopra indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare correttamente i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online.

Vi sono molteplici motivazioni per le quali non risulta possibile porre in capo all'editore l'obbligo di fornire l'informativa e acquisire il consenso all'installazione dei cookie nell'ambito del proprio sito anche per quelli installati dalle "terze parti".
In primo luogo, l'editore dovrebbe avere sempre gli strumenti e la capacità economico-giuridica di farsi carico degli adempimenti delle terze parti e dovrebbe quindi anche poter verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle terze parti e le finalità da esse realmente perseguite con l'uso dei cookie. Ciò è reso assai arduo dal fatto che l'editore spesso non conosce direttamente tutte le terze parti che installano cookie tramite il proprio sito e, quindi, neppure la logica sottesa ai relativi trattamenti. Inoltre, non di rado tra l'editore e le terze parti si frappongono soggetti che svolgono il ruolo di concessionari, risultando di fatto molto complesso per l'editore il controllo sull'attività di tutti i soggetti coinvolti.


I cookie terze parti potrebbero, poi, essere nel tempo modificati dai terzi fornitori e risulterebbe poco funzionale chiedere agli editori di tenere traccia anche di queste modifiche successive.

Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte  tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

5.  Notificazione del trattamento.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

a)  che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014


IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Soro
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Riapertura didattica al 50%


Salvo nuove indicazioni, la didattica in presenza viene estesa al 50% della scolaresca a partire da lunedì 18 gennaio.

L'orario di ingresso previsto è distribuito su due scaglioni, alle 8 e alle 8:40, le classi in presenza sono evidenziate in giallo nell'orario allegato.

Per evitare assembramenti al momento dell'ingresso verranno utilizzati l'ingresso principale e uno di quelli laterali, analogamente si procederà per l'uscita.

Chiedo agli studenti la massima collaborazione ed il rispetto delle regole per rendere possibile la prosecuzione dell'attività in presenza.

In particolare sottolineo:

  • l'uso obbligatorio della mascherina dentro e fuori dalla scuola;
  • l'attenzione a non formare assembramenti in ingresso ed in uscita o sulle scale o nei servizi igienici;
  • lo svolgimento degli intervalli nelle aule destinate da orario (uscita di un allievo alla volta);
  • la frequente igienizzazione delle mani;
  • l'autodichiarazione cartacea sull'assenza di temperatura superiore a 37,5°.

Su questo ultimo punto aggiungo che il termoscanner a colonna, situato all'ingresso principale, è sensibile al freddo perciò non sempre riesce a rilevare la temperatura corporea.

Se tutti gli studenti hanno l'autodichiarazione, l'ingresso viene facilitato.

 

Dirigente Scolastico
Prof.ssa  Elena Maria Garrone


ORARIO TECNICO
ORARIO PROFESSIONALE
cartolina2021-3-01

Iscrizioni 2021/22

Nuovi Iscritti alle Classi Prime

Entro il 31 gennaio 2021 compilare e inoltrare l’iscrizione on line tramite il sito del ministero dell’istruzione raggiungibile a questo link

 

Per il perfezionamento dell’iscrizione attendere ricevimento comunicazione della scuola via mail (indicativamente entro il termine dell’anno scolastico corrente)

Conferme alle Classi Successive

Consegna del modulo di iscrizione;

Attestazione del pagamento del contributo scolastico volontario (erogazione liberale per ampliamento dell’offerta formativa e innovazione tecnologica, attività curriculari ed extracurriculari a pagamento, assicurazione) secondo le seguenti indicazioni:

CLASSI PRIME 100,00 €
CLASSI SECONDE 100,00 €
CLASSI TERZE 140,00 €
CLASSI QUARTE 140,00 €
CLASSI QUINTE 140,00 €

 

Da pagare tramite il sistema centralizzato per i pagamenti telematici pago in rete raggiungibile al seguente link

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html

Indicazioni per effettuare il pagamento

Attestazione del pagamento della tassa scolastica all’agenzia delle entrate tramite:

  • modello F 24, utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate (https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo);
  • in alternativa è possibile utilizzare il sistema di pagamenti telematici PAGO IN RETE;


Importi:

CLASSI QUARTE
(tassa iscrizione e frequenza)
21,17 €
CLASSI QUINTE
(tassa frequenza)
15,13 €
CLASSI QUINTE
(tassa rilascio diploma)
15,13 €
Tassa per esami di idoneità integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione 12,09 €

 

COMUNICAZIONE AGLI STUDENTI, ALLE FAMIGLIE, AL PERSONALE SCOLASTICO


Come già saprete, l'Istituto è stato vittima di un furto.

I ladri si sono portati via una cinquantina di portatili, tablet e i-pad che erano pronti per la consegna.

Oltre al danno economico, hanno arrecato un danno morale a tutti noi che sappiamo quanto fossero importanti quelle attrezzature per gli studenti che ne hanno bisogno.

In questo momento i tecnici sono al lavoro per preparare le poche attrezzature di cui possiamo ancora disporre mentre io, vari docenti e la Direttrice S.G.A. cerchiamo di sollecitare nuove donazioni e la consegna di attrezzature che la scuola aveva già provveduto ad acquistare.

Nonostante l'impegno di molti, non sarà facile riparare il danno e, soprattutto, non potremo ottenere risultati in breve tempo.

A tutti coloro che hanno fatto richiesta di attrezzature ricordo che la priorità è data dal criterio economico e da una eventuale situazione di disabilità.

Nella speranza di potervi dare buone notizie al più presto, vi invito a guardare il video di alcuni allievi della 3° BS che, guidati dalla Prof.ssa Castagneto e dal Prof. Rogliatti, hanno descritto il sentimento di molti di noi attraverso le immagini.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Maria Garrone

 

Attivazione Sportello di Ascolto


Lo Sportello di Ascolto tenuto dalla Dott.ssa Gero riaprirà i battenti la prossima settimana nella giornata del martedì dalle ore 9 alle ore 13.

Data l'attuale situazione emergenziale la Dott.ssa Gero effettuerà gli incontri a distanza, tramite chiamata telefonica o videochiamata o altra modalità a sua discrezione. La scuola mette a disposizione della Dottoressa un locale e l'attrezzatura necessaria per garantire la riservatezza dei colloqui, organizza inoltre un servizio di segreteria per facilitarla nella compilazione di un'agenda di appuntamenti.

Lo sportello è rivolto agli studenti, alla loro famiglie e a tutto il personale scolastico.

Le persona interessate potranno inviare la richiesta di incontro con la Dott.ssa Gero tramite il modulo Google qui disponibile.

Sarà necessario inserire un dato di contatto (numero telefonico) per poter essere rintracciati direttamente dalla Dottoressa.

Google Form: come creare un modulo Google

Coop per la scuola - noi partecipiamo!


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Cara Scuola Siamo Tornati!!!


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Dopo tanti mesi di lontananza dalla Scuola, cosa vorresti dirle?

Raccontalo con un breve messaggio, una poesia, un disegno, (non dimenticarti di scrivere il tuo nome e la tua classe)

Invia poi il tuo elaborato a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Dopo qualche giorno lo vedrai esposto insieme a tutti gli altri su questo sito.
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AVVISO PER LE FAMIGLIE E GLI STUDENTI: ACCESSO AGLI UFFICI


Al fine di ridurre la presenza nell'edificio scolastico e si evitare assembramenti, l'accesso agli uffici è consentito ad una sola persona per volta e solo su appuntamento.

Invito pertanto famiglie e studenti a contattare telefonicamente la segreteria o l'ufficio desiderato e fissare un appuntamento direttamente con l'impiegato addetto al servizio.

All'ingresso il visitatore dovrà lasciare i suoi dati e sottoscrivere l'autodichiarazione prevista dalla normativa di sicurezza in vigore.

Sarà inoltre sottoposto alla misurazione della temperatura corporea.

 

Dirigente Scolastico
Prof.ssa  Elena Maria Garrone

PAGO IN RETE


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Pago In Rete, la Piattaforma del MIUR per i pagamenti on-line di tasse, contributi e premi assicurativi a carico dei genitori.

A breve le famiglie potranno pagare online tramite PC, Tablet, Smartphone – tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite guidate, assicurazioni e attività extracurriculari attraverso il sistema PagoInRete del MIUR.

Sul sito internet del Ministero, le famiglie potranno visualizzare in modo unificato tutti gli avvisi di pagamento intestati ai propri figli che frequentano scuole anche differenti ed effettuare pagamenti singoli o multipli direttamente online con carta di credito, bollettino postale online e addebito in conto corrente oppure presso le tabaccherie e gli sportelli bancari autorizzati.

In tempo reale si avranno le notifiche dei nuovi avvisi, il quadro sintetico e aggiornato delle operazioni eseguite e le ricevute dei pagamenti effettuati.

Il sistema

PagoInRete consente la visualizzazione e il pagamento degli avvisi telematici, relativi a tasse e contributi scolastici, emessi dalle segreterie scolastiche per gli alunni frequentanti.

Visualizzazione avvisi di pagamento telematici

Potrai visualizzare gli avvisi telematici di pagamento emessi dalla scuola associati al tuo profilo. In caso di mancata visualizzazione degli avvisi contatta l'istituto scolastico di frequenza dell'alunno, per comunicare le eventuali informazioni mancanti per l'associazione.

Notifiche degli avvisi telematici

Per ogni alunno associato al tuo profilo riceverai inoltre sulla tua casella di posta elettronica personale le notifiche degli avvisi telematici emessi dalla scuola di frequenza e le ricevute dei relativi pagamenti telematici da te effettuati.

Detrazioni fiscali

Per ogni pagamento telematico eseguito potrai anche scaricare dall'applicazione l'attestazione di pagamento valida per eventuali detrazioni fiscali.

Pagamenti singoli o di gruppo

Per alcuni pagamenti il versamento della quota dovrà essere effettuato da ogni singolo genitore registrato (un solo genitore), altri pagamenti potranno invece essere effettuati come di consueto avvalendosi del rappresentante di classe, pertanto saranno fornite dalla scuola apposite istruzioni di volta in volta.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il "Manuale dell'utente" accedere a:

http://www.istruzione.it/pagoinrete/

Fasi propedeutiche al corretto funzionamento della procedura:

Verificare il possesso e il corretto funzionamento di una casella di posta elettronica del genitore:

Considerato che tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite email (Posta elettronica), un genitore per famiglia dovrà possedere una casella di posta elettronica; i genitori sprovvisti di indirizzo email personale sono invitati a dotarsene urgentemente (ad esempio su Google Mail si può avere una casella di posta elettronica gratuita).

Registrarsi con urgenza sulla piattaforma dedicata al servizio PagoInRete

avendo cura di inserire correttamente tutti i dati compreso l'indirizzo email già testato positivamente:

REGISTRATI

Dopo l'esito positivo della procedura di registrazione, è possibile consultare la propria scheda personale che riepiloga pagamenti da effettuare e pagamenti già effettuati accedendo alla pagina:

ACCEDI

Assistenza

Per richieste di assitenza relative al sistema Pago In Rete da parte delle famiglie è disponibile il numero di telefono 0110122541 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:30

Si allega del materiale utile per prendere contatto con il nuovo strumento.

 

Cordiali saluti


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GIOVANI SGUARDI 2020 Ringraziamenti


Il 10 Giugno 2020 è terminata la 3° edizione di Giovani Sguardi, l’esposizione dei lavori e dei progetti del Bodoni Paravia che eccezionalmente, quest’anno si è svolta in modo virtuale. Infatti, tutte le opere sono state presentate attraverso il sito Giovani Sguardi, il nuovo portale della scuola che sarà una vetrina per presentare i migliori progetti dei nostri allievi e un punto di riferimento anche per organizzare degli incontri di approfondimento professionale!

Anche gli eventi organizzati per questa edizione sono stati virtuali! L’inaugurazione e i 6 incontri in diretta online attraverso il canale YouTube Giovani Sguardi On Air e le pagine social del Bodoni Paravia organizzati grazie alla partecipazione di ospiti esclusivi a cui va tutto il nostro ringraziamento per aver reso ulteriormente unica questa edizione!
Ad oggi abbiamo superato le 7000 visualizzazioni e tutti gli eventi resteranno visibili nei vari portali social per poter essere rivisti.

Ringraziamo tutti quelli che credono nella formazione e in particolare hanno sostenuto il progetto del Bodoni Paravia dedicando la loro presenza per le dirette, in ordine di apparizione Simone Giampaolo, Francesco Gallo e Cristiana Covone, le OGR con Roberta Zendrini e Samuele Piazza, il Museo Nazionale del Cinema con Paola Traversi, Roberta Basano Camera – Centro Italiano per la Fotografia con Cristina Araimo e Monica Poggi, Luigi Barletta e poi la Fondazione Cinemovel con Nello Ferrieri, Enzo Bevar e Cecilia Conti.

Un grazie a Pino Pace che ha magistralmente condotto tutti gli incontri e a Teodoro Cavalluzzo per la regia tecnica e la messa in onda.

Inoltre, vogliamo ringraziare anche chi ha reso speciale la nostra inaugurazione, Alberto Unia, Assessore all’Ambiente del Comune di Torino, Sara Fusano, Roberto Belliero, Lenoardo Laviano e La Stanza di Greta che ha “suonato” gli strumenti del fotografo e del grafico, tutti ex allievi del Bodoni.

Infine, un ringraziamento anche alla volontà, creatività e disponibilità di tutto il personale della scuola che per il terzo anno hanno portato a compimento un evento straordinario in un momento eccezionale!

In particolare, Antonio Mennuni e Simona Scintu per la creazione e l’aggiornamento del nuovo portale Giovani Sguardi; Pasquale Schiavello, Antonietta Conocchiella e Domenico Golotta per la comunicazione e l’allestimento degli spazi espositivi; Patrizia Frasson e Elisa Canal per la grafica delle dirette Giovani Sguardi OnLine, Anthony Fragassi per i contributi video e la messa in onda; Gabriella Castello, Loretta Campomaggi, Giulio Arcopinto e Mauro Minozzi per l’organizzazione generale. Tutti i docenti che hanno incoraggiato, sostenuto e stimolato gli allievi nella produzione e nell’esposizione delle loro opere anche a distanza;

Agli allievi che hanno contribuito con le loro opere valorizzando il progetto e Arianna Polla, Francesca Mollica, Giovanna Bejan che hanno rappresentato con la loro presenza e la loro voce gli studenti del Bodoni Paravia.

Alla nostra Dirigente Elena Maria Garrone e al Direttore Amministrativo Rosalba Gallo, senza di loro non potremo realizzare un progetto così ambizioso!

Ci rivedremo a settembre per Giovani Sguardi On Exhibit, finalmente per ammirare dal vivo una selezione dei lavori degli allievi negli spazi espositivi del Bodoni Paravia!

https://www.youtube.com/channel/UCVyJjb-agpfZqtDSziQKBug

 


Circ 2019-20 001
PORTALE GIOVANI SGUARDI

Messa a disposizione


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